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  SPORTING BIRDS CLUB of ITALY
  Statuto
 

 

SPORTING BIRDS CLUB of ITALY
SBCI


TITOLO I

Costituzione - sede - durata - scopo

Art. 1

Costituzione - sede - durata

1. È costituita con sede in Rocca Priora, Via Arno n. 2 - l'associazione denominata "SPORTING BIRDS of ITALY" con l'abbreviazione "SBCI".

L'Associazione:
- Non ha fini di lucro e viene esclusa ogni possibilità di ripartizione di proventi tra gli associati, in modo diretto o indiretto. L'eventuale attività commerciale esercitata ha unicamente scopo strumentale ed accessorio alle finalità che gli associati intendono perseguire.

- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturali;

- Svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

- Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

- Impiega gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;

- In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organo di controllo, ad altre Associazioni a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

2. la Associazione ha durata illimitata;

3. il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria.

Art. 2

Scopo - attività

1. L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale e persegue esclusivamente finalità culturali e di promozione sociale, ai sensi della L. 383/2000 e L.R. 34/2002. Opera nella promozione e sostegno d'attività nel settore della TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ed in particolare per il miglioramento e sviluppo del patrimonio avicolo nazionale e dei galli di tipo combattente da esposizione in particolare.

2. Si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza delle razze combattenti da esposizione nonché, per il tramite dei singoli allevatori soci, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento - sia a scopo ornamentale che espositivo - riproducendo anche soggetti in via d'estinzione e selezionando nuove razze e/o colorazioni. S'interessa quindi del mantenimento delle razze avicole esistenti, della loro protezione, e dei connessi problemi ecologico-ambientali.

3. L'Associazione, partendo dall'allevamento avicolo, promuove: uno stile di vita fondato sulla sobrietà delle scelte; il valore delle tradizioni culturali legate ai ritmi della natura; la valorizzazione dell'ambiente circostante quale risorsa comune da curare e rispettare.

4. L'Associazione persegue le sue finalità anche con l'attività di:

- coordinamento, regolamentazione e controllo delle attività svolte dai soci;

- fornire assistenza ai soci allevatori al fine di favorire lo sviluppo dell'allevamento in selezione degli avicoli nonché per il loro mantenimento e miglioramento;

- promuovere l'adesione alle organizzazioni nazionali ed internazionali istituite per il raggiungimento d'analoghe finalità;

- promuovere e diffondere la cultura avicola a mezzo stampa, edire e pubblicare periodici e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;

- fornire agli allevatori iscritti i contrassegni inamovibili d'identificazione avicola forniti da Enti Pubblici o da altri Organismi ai quali lo SBCI aderisce;

- promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre, concorsi convegni culturali, fiere legate all'ambiente e alle tradizioni del nostro paese, ecc.;

- intervenire ufficialmente o promuove l'intervento dei singoli soci a manifestazioni avicole nazionali e internazionali;

- consulenza e assistenza nei confronti degli associati anche attraverso la formazione di gruppi d'acquisto ed altro;

- compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie;

- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

5. L'Associazione s'ispira quindi alla valorizzazione del patrimonio zootecnico riferibile ad una nuova maggiore sensibilità verso gli aspetti genetico-evolutivi, culturali, ecologici e ambientali; si rivolge ad allevatori, studiosi ed amatori.

TITOLO II

Soci

Modalità e criteri d'ammissione ed esclusione

Art. 3

1. Possono divenire soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità culturali e d'utilità sociale e che:

- non perseguano fini speculativi e di lucro;

- non pratichino in alcun modo attività commerciali nel settore avicolo amatoriale.

Art. 4

1. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dall'assemblea dei soci.

2. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione.

3. Parimenti la quota associativa è intrasmissibile, e non rivalutabile.

4. Può essere emanato apposito regolamento definendo nel dettaglio sia impegni sia contribuzioni, tenendo conto che a tutti sono garantiti gli stessi diritti.

5. Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Comunque la partecipazione all'Associazione non può essere temporanea e tutti gli associati hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

6. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti adottati anche dall'organo direttivo, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5

Sono istituite le seguenti categorie di soci:

1. soci ordinari: sono soci allevatori e non, operatori culturali persone fisiche, soci allevatori allievi di età compresa fra i nove ed i diciotto anni. Questi ultimi non potranno esercitare direttamente il diritto di voto se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci;

2. soci onorari: persone di qualsiasi nazionalità invitati ad aderire per le loro eccezionali benemerenze in campo avicolo.

I soci maggiorenni delle categorie istituite hanno eguali diritti ed obblighi.

Art. 6

1. Per iscriversi i richiedenti dovranno presentare apposita domanda scritta assumendo l'obbligo di rispettare il presente statuto. Per i minorenni le domande dovranno essere firmate da un genitore o da chi ne fa le veci.

2. Ogni socio all'atto dell'iscrizione si assume l'impegno di partecipare annualmente alle attività e manifestazioni avicole deliberate dall'assemblea in ragione della sua figura di socio. In particolare, qualora l'assemblea approvi il recepimento di piani genetici finalizzati alla ricostituzione ed al miglioramento delle razze avicole, il socio s'impegna a adempiere alle modalità tecniche per il conseguimento degli obiettivi del piano genetico stesso.

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'associazione per:

1. recesso o morte;

2. dimissioni;

3. mancato pagamento della quota associativa;

4. per espulsione dovuta a: mancata partecipazione per due anni alla vita associativa; comportamento e attività del socio in contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.
Nel caso di ricorso a procedura di espulsione dovranno essere notificati per iscritto gli addebiti mossi al socio stesso, consentendogli facoltà di replica.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti qualora l'Assemblea dei soci, di volta in volta, lo ritenga opportuno.

Art. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita dai soci i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto ad eccezione dei soci minorenni per i quali il diritto di voto non potrà essere esercitato se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci. Essa rappresenta la totalità degli iscritti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci.

2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. La straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, nonché per le delibere concernenti le modifiche dello statuto o per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del consiglio direttivo per violazione del mandato e delle norme statutarie. Il caso di scioglimento dell'Associazione dovrà essere preceduto da specifica assemblea straordinaria.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno dieci giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax., e-mail, etc.).

4. Le deliberazioni dell'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza propria o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Per la sola delibera inerente lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, viene richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, indipendentemente dalla convocazione.

5. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

6. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il presidente

- elegge i membri del consiglio direttivo

- elegge il revisore dei conti, qualora ritenuto opportuno;

- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo o rendiconto;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

- deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal consiglio nei confronti dei soci;

- stabilire l'ammontare delle quota sociale;

Art. 10 - Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, viene eletto dall'assemblea e scelto fra i soci. Egli:

- ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- presiede il Consiglio direttivo di cui è membro di diritto;
- coordina l'attività associativa;

- fa osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti;

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e delle assemblee;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;

- in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile;

- ha potere di delega specifica;

- in caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte in ordine dal vice-presidente, da un consigliere in ordine di età.

2. Rimane in carica per un triennio e può essere liberamente rieletto.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. È composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea, compreso il presidente. Essi durano in carica tre anni e sono liberamente rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla nomina del vice-presidente e del segretario, quale stretto collaboratore del Presidente;

- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- propone all'assemblea la quota sociale annua;

- stabilisce le quote contributive per servizi aggiuntivi;

- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione anche attraverso regolamenti da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea nella prima riunione utile;

- deve gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi statutari, istituzionali ed alla legge;

- esamina ed accetta le domande di ammissione di nuovi soci;

- decreta l'espulsione dall'associazione di quei soci che non abbiano rispettato la lettera e lo spirito dello statuto sociale;

- redige annualmente, entro il mese di marzo, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta;

- presenta un piano programmatico dell'attività da svolgere nel nuovo anno;

- verifica l'esecuzione delle sanzioni disciplinari ai soci, deliberate dall'assemblea;

- promuove l'adesione dell'Associazione ad organismi aventi scopi simili od uguali e nomina i propri rappresentanti in seno a detti organismi;

- autorizza l'allestimento di mostre avicole;

- promuove gli scambi culturali avicoli;

- Delibera su tutti gli aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, in forma scritta o tramite avviso verbale o comunicazione telefonica ogni volta che questi lo riterrà opportuno e comunque almeno una volta ogni sei mesi. Le stesse riunioni possono essere richieste anche da un terzo dei suoi membri.

4. Possono partecipare al Consiglio anche persone che il presidente riterrà opportuno invitare: dette persone non hanno diritto di voto.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto.

6. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione utile, in ordine alla surroga ricorrendo ai primi dei non eletti nelle ultime elezioni valide. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso.

Art. 12 - Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta ad all'aggiornamento dei libri e registri previsti dal presente statuto e/o dalle leggi in vigore;

- Provvede al disbrigo della corrispondenza;

- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- Predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre e del rendiconto che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;

- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio.

Art. 13 - Revisore

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e può essere sia un socio sia un non socio purché di idonea capacità professionale.

2. Ha funzione di controllo sulla correttezza e legalità della gestione in funzione alle norme di legge e dello statuto.

3. Predispone una relazione annuale in occasione della presentazione del rendiconto consuntivo.

TITOLO IV

Patrimonio - risorse - Esercizio sociale

Art. 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;

- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Le risorse vengono tratte da:

- quote associative e contributi dei soci;

- sovvenzioni e contributi di privati singoli o istituzioni nazionali o straniere;

- sovvenzioni e contributi della Stato, dell'Unione Europea, di Istituzioni e Enti Pubblici nazionali e stranieri;

- da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;

- da ogni altra entrata consentita, nel rispetto del D.Lgs. 460/97.

3. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Gli utili e gli avanzi di gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tutte le cariche sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

TITOLO V

Disposizioni Finali

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad Associazioni operanti in analogo settore o a fini di utilità sociale, a mente di quanto previsto all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 16 - Controversie

1. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale (o all'autorità giudiziaria) la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri , di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale Competente per territorio.

Art. 17 - Norma di chiusura.

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del capo II e III del Titolo II Libro I del Codice Civile.

 

 

 
 
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